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AVVISO
Si informa che martedì 29 giugno gli uffici saranno chiusi.
Per eventuali necessità scrivere a info@entebilateralemetalmeccanici.it.
Risponderemo alla riapertura da mercoledì 30 giugno.
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Le prestazioni, per l’azienda e per i lavoratori in forza, sono descritte nella sezione Prestazioni del sito.
Nel pieghevole prestazioni disponibile nella sezione del sito Documenti>Prestazioni consultabile al seguente link sono riepilogate le prestazioni, sia per lavoratori che per aziende, previste dal regolamento di E.B.M..
Uno schema delle prestazioni di facile consultazione con riepilogati gli importi dei sussidi, i termini di presentazione delle domande per tipologia di prestazione e il dettaglio della documentazione richiesta è disponibile al seguente link.
Per beneficiare delle prestazioni di E.B.M., l’Azienda deve applicare integralmente il CCNL Unionmeccanica Confapi PMI ed essere in regola con i versamenti mensili e con il relativo invio dei flussi Uniemens.
Alle Aziende non in regola con i versamenti e ai rispettivi Lavoratori verrà inibita la possibilità di presentare le domande finché non sarà ripristinata la regolarità contributiva secondo le modalità descritte nel Manuale Importazioni nella sezione Documenti del sito.
Nel caso invece di una nuova azienda aderente i lavoratori potranno richiedere le prestazioni dopo che l’azienda avrà versato almeno sei (6) mesi.
I lavoratori neo assunti da un’azienda che è già in regola con i versamenti, potranno usufruire delle prestazioni dopo 4 (quattro) mesi dal primo versamento contributivo.
Alle nuove Aziende e ai Lavoratori neo assunti che non abbiano maturato i requisiti sopra descritti sarà inibita la possibilità di presentare le domande.
Le prestazioni E.B.M. possono essere presentate esclusivamente tramite la Piattaforma E.B.M..
Le prestazioni Azienda possono essere richieste dall’Azienda o dal Consulente autorizzato tramite le rispettive aree riservate, come descritto nel Manuale Gestione Prestazioni Azienda e Manuale Gestione Prestazioni Consulente.
Le prestazioni Lavoratori, oltre che da Azienda e dal Consulente autorizzato, possono essere richieste dal Lavoratore stesso tramite la propria Area Riservata come descritto nel Manuale Gestione Prestazioni Lavoratore.
In base al tipo di prestazione sono previsti dei termini perentori di scadenza per presentare le richieste. Tali scadenze sono riportate nel Regolamento E.B.M. Vigente consultabile nella sezione Documenti>Regolamenti_E.B.M. del sito. Inoltre sono riepilogati nello Schema Prestazioni E.B.M. consultabile nella sezione del sito Documenti>Prestazioni insieme alla documentazione necessaria per ogni tipologia di prestazione.
Con la Nuova Piattaforma E.B.M. non è più necessario scaricare e stampare la modulistica per la richiesta di prestazioni. Il modulo di richiesta infatti viene precompilato in automatico dal sistema e dovrà essere firmato digitalmente dall’Azienda, tramite SMS di convalida OTP, inviato sul numero di cellulare validato.
In base al tipo di prestazione dovrà essere allegata apposita documentazione come indicato nel Regolamento E.B.M. Vigente. La documentazione ed i termini di presentazione delle prestazioni sono riepilogati nello Schema Prestazioni E.B.M. consultabile nella sezione del sito Documenti>Prestazioni.
Il Certificato di Genitorialità è un documento che attesta l’essere figlio del lavoratore o lavoratrice ed è obbligatorio per presentare domanda per le prestazioni del Diritto allo Studio per i figli.
Per certificare la genitorialità potrà essere presentato uno a scelta tra i seguenti documenti:
Le richieste delle prestazioni verranno esaminate da E.B.M. entro 90 giorni dalla presentazione della domanda (presa in carico con assegnazione del numero di protocollo).
Le domande IN ATTESA DI VALIDAZIONE sono state firmate solo con codice OTP della Lavoratrice o del Lavoratore e quindi non essere ancora state inviate all’Ente.
Per essere inviate e quindi protocollate devono essere validate dall’Azienda, con codice OTP aziendale, entro i termini di presentazione previsti dalla tipologia di prestazione richiesta.
Pertanto, una domanda IN ATTESA DI VALIDAZIONE non potrà essere più validata dall’Azienda oltre i termini di scadenza della prestazione stessa.
Come indicato nel campo Note Per il Lavoratore, visibile accedendo alla domanda dalla Area Riservata, quando viene presentata una autocertificazione in sostituzione di un documento/certificato ufficiale, la domanda viene messa IN VALUTAZIONE AUTOCERTIFICAZIONE per consentire all’Ente di procedere con le opportune verifiche presso gli Istituti/Amministrazioni competenti.
La Lavoratrice o il Lavoratore dovranno quindi necessariamente attendere un tempo maggiore per la valutazione della propria domanda.
L’esito della valutazione sarà comunicato via SMS.
Una volta accolta una richiesta di prestazione passa all’approvazione del Comitato Esecutivo e del Tesoriere. La liquidazione dei sussidi avviene, mediante bonifico bancario sull’IBAN Aziendale, entro 30 giorni dall’approvazione da del CE.
La domanda sospesa deve essere integrata per documentazione mancante o non conforme entro 30 giorni dalla ricezione della notifica (SMS/email), secondo le modalità descritte nel Manuale Gestione Pratiche consultabile nella sezione Documenti>Manuale_Operativo del sito.
Trascorso il termine perentorio sopra indicato la domanda verrà automaticamente respinta e non potrà essere né riaperta né presentata istanza di revisione della decisione.
In caso di rigetto della domanda, in quanto non conforme, è facoltà dell’azienda e/o del lavoratore, proporre istanza di revisione della decisione, nel termine perentorio di 30 giorni, dalla ricezione della notifica (SMS/email), a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: ebm@sicurezzapostale.it.
Il Comitato Esecutivo renderà nota la decisione definitiva sulla istanza nei successivi 30 giorni, dandone comunicazione all’azienda a mezzo posta elettronica certificata.
La prestazione è richiedibile una sola volta durante tutto il rapporto di lavoro del lavoratore dell’azienda, pertanto non può essere erogata ai lavoratori che hanno già precedentemente beneficiato del rimborso Ex L. 104/92.
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