In occasione dell’Assemblea EBM tenutasi a Roma il 15 febbraio 2018, sono state apportate le modifiche al Regolamento delle prestazioni EBM, in vigore dal 1 marzo 2018. Nello specifico le modifiche si riferiscono alla “Carenza di malattia”, dove è stato aumentato il periodo di richiesta della prestazione, si passa infatti dal mese successivo all’evento a tre mesi successivi all’evento di carenza di malattia, altra modifica si riferisce alla “malattia continuativa”, per poter beneficiare di tale contributo deve verificarsi il pagamento da parte dell’azienda del 50% della retribuzione per un minimo di 10 giorni lavorativi al mese di assenza per malattia, al di sotto dei suddetti 10 giorni la prestazione non sarà erogata, la tempistica per poter richiedere tale prestazione è entro il sesto mese successivo alla decurtazione del 50% della retribuzione; è stato introdotto inoltre, nella sezione relativa al fondo sostegno al reddito lavoratore, un capitolo sulle “Tempistiche per la presentazione delle domande”, che sono così definite:
– L.104/1992: entro 6 mesi dalla prima data di rilascio mentre per gli anni successivi, da gennaio entro la fine di giugno;
– Infortunio Inail: entro 6 mesi dall’effettivo rientro dopo l’infortunio superiore o uguale a 40 giorni;
– Diritto allo studio (Nido/Materna – Università – Scuola Media Inferiore – Scuola Media Superiore): 6 mesi dall’inizio dell’anno scolastico/accademico
quindi da settembre entro la fine di febbraio dell’anno successivo;
– Nascita/Adozione: entro 6 mesi dalla data di nascita o dalla data di avvenuta adozione.
Per maggiori chiarimenti, il Regolamento è consultabile nella sezione documenti oppure al seguente link.