Quote contributive delle Aziende a E.B.M.

A tal fine, a far data dalle retribuzioni afferenti il mese di novembre 2013, le Aziende dovranno provvedere ad effettuare i versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza, secondo quanto previsto dal CCNL 29 luglio 2013, e che di seguito vengono riportati:

O.P.N.M.

a. “Fondo Sicurezza Metalmeccanici”:

  • 1,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende prive del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
  • 0,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende con RLS
E.B.M.

b. “Fondo Sviluppo Bilateralità Metalmeccanici”:

  • 0,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore a tempo pieno;
  • 0,25 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore part- time fino a 20 ore.

c. “Fondo Sostegno al Reddito Metalmeccanici”:

  • 2,33 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore.

d. “Osservatorio della contrattazione e del lavoro del Settore Metalmeccanico”:

  • 0,66 euro mensili per 12 mensilità, per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali, l’introduzione e relativo sostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale/bacino nonché la contrattazione territoriale di secondo livello;
  • 1,00 euro mensili per 12 mensilità, per ulteriori attività correlate, assorbenti le eventuali quote già previste dalla contrattazione nazionale.
OBBLIGATORIETÀ DELLA BILATERALITÀ

L’adesione alla bilateralità del sistema CONFAPI rappresenta la modalità più certa, idonea, efficace ed economica per adempiere agli obblighi contrattuali. Con il rinnovo del CCNL Unionmeccanica CONFAPI si definisce un sistema bilaterale volto a fornire tutele aggiuntive ai prestatori di lavoro. In questo senso i contratti collettivi dispongono l’obbligatorietà non tanto della iscrizione all’ente bilaterale, quanto piuttosto del riconoscimento al prestatore di lavoro di analoghe forme di tutela in particolar modo per quei datori di lavoro che non vogliano aderire al sistema bilaterale. In tal caso i contratti collettivi possono prevedere anche una quantificazione in termini economici.

 

Come previsto dal CCNL del 29 luglio 2013, le imprese che non intendano aderire al EBM ed al relativo sistema della bilateralità mediante i versamenti sopra riportati dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo, a nessun titolo assorbibile, aggiuntivo pari a 25 euro lordi mensili per 13 mensilità, nonché erogare direttamente ai lavoratori prestazioni equivalenti. Tale importo, non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti, indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento all’ obbligo della bilateralità.

 

Di seguito evidenziamo un raffronto di costo tra un’azienda metalmeccanica con numero di addetti inferiore a 15 unità che aderisce alla bilateralità Confapi, ed un’azienda che opta per il versamento dell’ E.A.R.

Costo adesione Bilateralità Confapi

Contributo annuo: € 5,00 X 12 mensilità= € 60,00
Contributo solidarietà Inps: 60,00 X 10%= € 6,00
Totale costo annuo = € 66,00

Costo mancata adesione alla Bilateralità Confapi

E.A.R. annuo: € 25,00 X 13 mensilità= € 325,00
Totale costo annuo per dipendente (comprensivo di oneri fiscali e contributivi) = € 446,49